Gli atti giuridici che l’Unione Europea utilizza per esercitare i propri compiti sono regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Gli atti giuridici sono definiti come tali a partire dall’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e seguono delle procedure legislative definite nell’articolo 289 del TFUE. Vediamo di seguito come sono stati definiti nell’art. 288 e per ognuno di essi le caratteristiche principali.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

I trattati sono degli accordi che i paesi dell’Unione Europea decidono di sottoscrivere ed a cui si vincolano. Il TFUE, assieme al Trattato sull’Unione Europea (TUE), rappresenta il fondamento del diritto europeo.

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in particolare, all’articolo 288 (Parte sesta, Titolo 1, Capo 2, Sezione 1) definisce gli strumenti che UE deve utilizzare per esercitare i propri compiti.

Di seguito viene riportato l’art. 288 del TFUE.

“Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.”

L’articolo 289 del TFUE, invece, definisce le procedure legislative attraverso cui vengono adottati i Regolamenti, le Direttive, le Decisioni, le Raccomandazioni ed i Pareri. Le procedure legislative che l’Unione Europea utilizza nel suo processo decisionale sono due e sono riassunte di seguito.

  • Procedura legislativa ordinaria: la legiferazione avviene in maniera congiunta e paritaria da parte del Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo. Il processo prevede due letture sottoposte a votazione. La legge viene approvata se è votata dalla maggioranza dei paesi dell’Unione europea (almeno il 55 % dei paesi) e se questi paesi rappresentano insieme il 65% della popolazione europea.
  • Procedura legislativa speciale: la legiferazione non è definita in maniera puntuale nel TFUE in quanto, essendo una procedura speciale, le condizioni di applicazione vengono definite caso per caso. Nelle procedure legislative speciali è il Consiglio dell’Unione Europea a legiferare mentre il Parlamento ha un ruolo che può essere limitato alla consultazione oppure alla approvazione. Il Parlamento esprime un voto che qualora raggiunga la maggioranza assoluta porta all’accettazione o al respingimento della proposta di legge, senza possibilità di modificarla. Il Consiglio invece non ha la possibilità di ribaltare la decisione del Parlamento.

Regolamenti

Il regolamento è un atto giuridico direttamente applicabile a tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Il regolamento, in tutti i suoi elementi, ed è vincolante per le istituzioni europee, gli stati membri dell’unione e le categorie di persone cui si rivolge.

Le caratteristiche principali di un regolamento sono le seguenti.

  • Alla data di entrata in vigore un regolamento risulta direttamente applicabile in tutti i paesi dell’unione in maniera simultanea ed uniforme. Non è quindi necessario che venga recepito formalmente da un Paese tramite una legge nazionale.
  • Il regolamento, dalla data di entrata in vigore, ha valenza giuridica e quindi definisce diritti e doveri per l’individuo.
  • Il regolamento, data la sua valenza universale all’interno dell’Unione, può essere utilizzato indistintamente nei rapporti degli individui con altri individui o paesi ed autorità dell’Unione.

Direttive

La direttiva è un atto giuridico che si può applicare ad uno, alcuni oppure tutti i paesi dell’Unione. E’ vincolante per i suoi destinatari ma unicamente in merito agli obiettivi da raggiungere. La direttiva infatti stabilisce dei risultati da perseguire ma ogni Stato è libero di scegliere con quali modalità raggiungere questi risultati. Quando una Direttiva entra in vigore, i paesi hanno un periodo di tempo limitato della durata tipica di due anni per recepirla con una norma nazionale. La norma nazionale contiene le indicazioni sui metodi che il paese ha scelto per raggiungere gli obbiettivi imposti dalla direttiva.

Si distinguono due tipi di direttive: direttive ad armonizzazione minima oppure massima.

Una Direttiva di minima armonizzazione ha degli standard di normativi minimi. Questo permette agli stati di recepire la Direttiva per come è stata concepita oppure applicare delle disposizioni più rigorose.

Una Direttiva di massima armonizzazione è una Direttiva che presenta delle disposizioni piuttosto stringenti. Sono questi i casi in cui i paesi dell’Unione generalmente non hanno un ordinamento normativo che copra adeguatamente gli aspetti alla base della Direttiva e quindi difficilmente i paesi dell’Unione introdurranno norme più rigide.

Qualora un paese non recepisca una Direttiva oppure non lo faccia nei tempi stabiliti, la Commissione Europea potrebbe avviare una procedura di infrazione e portare ad eventuali ammende.

Decisioni

La Decisione è un atto giuridico vincolante in tutti i suoi elementi.

Una Decisione può non avere alcun destinatario ed in tal caso viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Questo tipo di Decisioni sono spesso utilizzate nell’ambito della politica estera.

Una Decisione può avere uno o più destinatari. In tal caso viene notificata direttamente al soggetto destinatario della Decisione come ad esempio un’azienda oppure uno Stato. Questo tipo di atto è spesso utilizzato, ad esempio, per infliggere ammende ad un’azienda.

Raccomandazioni

La raccomandazione è un atto giuridico non vincolante. E’ rivolta ai paesi dell’Unione e rappresenta un invito a perseguire un certo comportamento senza avere alcun ordine giuridico. La raccomandazione è spesso utilizzata per dichiarare quale è la posizione delle istituzioni europee su alcuni aspetti che possono essere migliorati.

Pareri

Il parere è un atto giuridico non vincolante. E’ utilizzato dalle istituzioni europee per esprimere il proprio punto di vista su un particolare argomento. Il parere può essere emesso dalla Commissione europea, dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo.

Differenze tra Regolamenti e Direttive Europee

I regolamenti (come ad esempio il regolamento dispositivi medici 2017/745/UE) sono vincolanti per ogni stato membro dell’Unione Europea ed risultano validi dal giorno stesso di entrata in vigore.

Le direttive (come ad esempio la direttiva macchine 2006/42/CE) definiscono i risultati che ogni stato membro dell’Unione Europea deve raggiungere. Ogni stato è libero di decidere come traslare quanto indicato nelle direttive nelle proprio leggi nazionali.