La norma CEI 11-27 definisce tutte le prescrizioni minime di sicurezza per svolgere lavori su impianti elettrici. E’ una norma italiana, basata sulla norma internazionale EN 50110-1 e che tiene conto di quanto introdotto con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, decreto legge 81/2008. La norma è rivolta a chiunque svolga lavori in prossimità di impianti elettrici ovvero è destinata a tutti quei lavoratori che, indipendentemente dalle proprie mansioni, sono esposti al rischio elettrico. La norma mette in correlazione la zona di lavoro con il rischio elettrico. Vengono definite diverse qualifiche a seconda della distanza dalla zona ad alto rischio elettrico con cui ci si trova a lavorare. Il datore di lavoro ha la responsabilità di considerare il rischio elettrico e di nominare ufficialmente quei lavoratori che, avendo adeguata qualifica, sono riconosciuti idonei e sono autorizzati a svolgere mansioni in prossimità oppure in presenza di parti in tensione.
In questo articolo vedremo quanto è previsto dalla legge italiana per poter lavorare in presenza di un rischio elettrico. Le considerazioni e prescrizioni che verranno presentate, oltre ad essere obbligatorie per legge, sono utili anche per tutti coloro che si ritrovano a maneggiare dispositivi in tensione per poter avere maggiore consapevolezza dei potenziali pericoli elettrici.
Norme di riferimento nei lavori con rischio elettrico
In Italia le disposizioni legislative necessarie per gestire la presenza di rischio elettrico in ambito lavorativo sono le seguenti:
- Decreto legge 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
Il decreto legge 81/2008 al Titolo III, Capo III, stabilisce che è responsabilità del datore di lavoro salvaguardare il lavoratore dai rischi di natura elettrica svolgendo una adeguata valutazione dei rischi che tenga conto delle specificità del lavoro.
- CEI 11-27, “Lavori su impianti elettrici”;
La norma italiana CEI 11-27 raccoglie tutte le prescrizioni di sicurezza e le procedure per chi svolge lavori elettrici oppure lavora in prossimità di parti attive. E’ basata sulla norma internazionale EN 50110-1 di cui ha la stessa struttura ed integra alcuni concetti del d. lgs. 81/2008. Fa riferimento ai lavori sotto tensioni su impianti fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua ovvero sistemi elettrici in categoria 0 oppure categoria I.
- CEI 11-15, “Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata”;
La norma italiana CEI 11-15 regolamenta tutte le disposizioni di legge per operare su impianti di categoria II o III ovvero impianti con tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e superiore a 1500 V in corrente continua. Oltre a quanto indicato nel d. lgs. 81/2008, in questo caso bisogna fare riferimento anche al decreto ministeriale del 4 febbraio 2011 che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere questi lavori.
- EN 50110-1, “Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali”.
La norma EN 50110-1 è la norma tecnica internazionale che definisce le regole da utilizzare nell’esecuzione di lavori in zone dove è presente tensione. E’ stata recepita in Italia e, assieme alle norme CEI 11-27 ed CEI 11-25, completa il quadro normativo per lo svolgimento di lavori in presenza di rischi elettrici.
Zone di lavoro per la valutazione del rischio elettrico
Al fine di definire i principi di sicurezza e le procedure necessarie per svolgere i lavori elettrici su impianti a bassa tensione si definiscono varie zone di lavoro sulla base della loro distanza dalle parti attive.
Nella figura seguente viene presentata la schematizzazione delle zone di lavoro così come definite dalla norma.
Si può notare come l’area più vicina alle parti attive è quella chiamata di “lavoro elettrico”. In questa area si svolgono tutti quei lavori che effettivamente si svolgono sull’impianto elettrico considerato.
L’area di lavoro elettrico comprende:
- zona di lavoro sotto tensione, quando la distanza dalla parte attiva è al massimo pari a DL;
- zona di lavoro in prossimità, quando la distanza dalla parte attiva è superiore a DL ma al massimo pari a DV.
Allontanandosi dalle parti attive si ha la cosiddetta area di “lavoro non elettrico” che permette di considerare tutti quei lavori che non necessariamente sono elettrici ma si svolgono comunque in un’area di lavoro dove è presente il rischio elettrico come le pulizie la produzione o altra manutenzione non necessariamente sullo stesso macchinario.
La zona di lavoro non elettrico comprende:
- zona di lavoro non elettrico, ad una distanza dalle parti attive che è superiore a DV ma inferiore a DA9;
- zona di lavoro con rischio elettrico non significativo, ad una distanza almeno pari a DA9.
I valori dei parametri DL, DV e DA9 sono definiti dalla norma CEI 11-27 e dipendono dalla tensione nominale dell’impianto elettrico in prossimità del quale si opera. Nella tabella seguente sono riportati i valori delle distanze in funzione della tensione nominale del sistema.
Tensione nominale del sistema [kV] | Limite zona dei lavori sotto tensione DL [mm] | Limite zona di prossimità DV [mm] | Limite per i lavori non elettrici DA9 [mm] |
---|---|---|---|
≤1 | nessun contatto | 300 | 3000 |
3 | 60 | 1120 | 3500 |
6 | 90 | 1120 | 3500 |
10 | 120 | 1150 | 3500 |
15 | 160 | 1160 | 3500 |
20 | 220 | 1220 | 3500 |
30 | 320 | 1320 | 3500 |
36 | 380 | 1380 | 5000 |
45 | 480 | 1480 | 5000 |
60 | 630 | 1630 | 5000 |
70 | 750 | 1750 | 5000 |
110 | 1000 | 2000 | 5000 |
132 | 1100 | 3000 | 5000 |
150 | 1200 | 3000 | 7000 |
220 | 1600 | 3000 | 7000 |
275 | 1900 | 4000 | 7000 |
380 | 2500 | 4000 | 7000 |
480 | 3200 | 6100 | // |
700 | 5300 | 8400 | // |
Si noti che, come detto in precedenza, la norma CEI 11-27 si basa sulla norma EN 50110-1 e, a partire da quest’ultima, include ulteriori prescrizioni nazionali come in questo caso il parametro DA9 che è stato introdotto dal decreto 81/2008.
Profilo professionale degli operatori – PES PAV PEC
Sulla base delle responsabilità e delle mansioni che devono svolgere distinguiamo tre profili di operatore.
- Persona esperta in ambito elettrico (PES): Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
- Persona Avvertita in ambito elettrico (PAV): Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
- Persona Comune (PEC): Persona che non è esperta e non è avvertita.
La condizione di PES oppure PAV, nel caso dei lavoratori dipendenti, deve essere attribuita dal datore di lavoro che deve anche formalizzare la tipologia di lavori che si possono svolgere. Se il datore di lavoro ritiene che i dipendenti non dispongano di adeguata formazione teorica, la condizione di PES o PAV potrà essere attribuita solo dopo un corso di formazione teorica. La condizione di PES o PAV può essere revocata dal datore di lavoro qualora vengano a mancare i requisiti minimi.
Per un lavoratore autonomo oppure per lo stesso datore di lavoro, qualora un committente richieda la condizione di PES o PAV, è sufficiente una autocertificazione. Questa autocertificazione dovrebbe basarsi su della documentazione attestante la conoscenza teorica-pratico-legislativa, eventuali corsi di formazione, descrizione dei lavori svolti e tipologia di impianti.
Requisiti di conoscenza minima per il profili PES, PAV, PAC
I profili professionali dell’operatore PES, PAV, PEC dipendono dal soddisfacimento di 3 requisiti mostrati di seguito.
- conoscenza tecnica nell’ambito degli impianti elettrici, delle relative norme di sicurezza e l’abilità di riconoscere rischi e pericoli dei lavori elettrici;
- esperienza di lavoro maturata, che permette di riconoscere le situazioni tipiche ed anomale nelle varie tipologie di lavori;
- caratteristiche personali ovvero tutto ciò che permette di ritenere l’operatore affidabile come la capacità di svolgere il lavoro con professionalità, equilibrio, attenzione, precisione.
Il profilo PES richiede che tutti e tre i requisiti siano ampiamente coperti.
Il profilo PAV richiede che i requisiti siano non completamente soddisfatti ma che comunque vi sia una conoscenza di base nei vari aspetti. Tipicamente, il profilo del PAV, con l’accrescere delle conoscenze e con l’esperienza sul lavoro, si evolve per diventare PES.
Il profilo PEC è quello di un operatore il cui profilo non soddisfa nessuno dei tre requisiti. Diversamente da quanto avviene per i profili PES e PAV, il profilo PAC non richiede di essere assegnato.
Per quanto riguarda i profili PES e PAV, qualora il personale non abbia i tre requisiti descritti, deve avere una formazione adeguata.
Requisiti di formazione minima per PES e PAV
La norma CEI 11-27, distingue quattro diversi livelli di formazione richiesti per i profili PES e PAV. Questi livelli sono: 1A, 1B, 2A e 2B.
I livelli 1A e 1B indentificano le conoscenze minime richieste per i profili PES e PAV che lavorano su macchinari oppure impianti su cui si può operare senza che questi siano alimentati ovvero in assenza di tensione. Se, invece, si effettuano lavori in presenza di tensione su impianti a Bassa Tensione ovvero in categoria 0 oppure categoria 1, è necessario aver acquisito anche le conoscenze dei livelli 2A e 2B.
Per tutti i livelli è sempre necessario e previsto che vi sia la conoscenza oltre che di aspetti generali legati all’elettrotecnica, anche di tutti quegli aspetti specifici legati alla tipologia di lavoro da svolgere e alle procedure di lavoro stabilite dall’azienda.
La modalità di formazione prevista è lezioni frontali o da remoto per gli aspetti teorici e simulazioni, affiancamento o altro per gli aspetti operativi.
Per essere valida, la formazione deve essere documentata e l’avvenuto apprendimento deve essere verificato tramite apposite valutazioni.
La durata della formazione dipende dal livello di istruzione e di esperienza di chi riceve il corso, ma anche dalla complessità del lavoro da svolgere. Il datore di lavoro che richiede la formazione deve comunicare a chi tiene il corso la complessità del lavoro atteso in modo che la complessità del corso sia adeguatamente modulata. La durata minima per la formazione di Livello 1A dovrebbe essere di almeno 10 ore. La durata minima per la formazione di Livello 2A è di 4 ore.
La formazione deve essere aggiornata entro massimo 5 anni e tale aggiornamento deve avere una durata non inferiore a 4 ore.
Livello 1A – Conoscenze teoriche
Il livello 1A prevede la conoscenza dei seguenti aspetti teorici:
- conoscenza del Decreto Legge 81/2008 con particolar riguardo agli aspetti legati alla sicurezza elettrica;
- conoscenza delle prescrizioni di CEI EN 50110-1 e CEI 11-27;
- conoscenza delle prescrizioni di base di CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per gli impianti a media ed alta tensione e CEI 64-8 per la progettazione, la realizzazione e la verifica di un impianto elettrico;
- conoscenza dei rischi elettrici e degli effetti dell’elettricità sul corpo umano e relativo intervento di primo soccorso;
- conoscenza delle modalità di utilizzo, verifica dei dispositivi di protezione individuale DPI;
- conoscenza delle procedure operative per la preparazione ed esecuzione del lavoro e delle figure coinvolte come RI e PL.
Livello 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività
Il livello 1B prevede la conoscenza dei seguenti aspetti pratici:
- definire, circoscrivere e segnalare l’area di lavoro, valutando le distanze rilevanti per il lavoro ed i relativi pericoli connessi e ponendo adeguatamente eventuali protezioni;
- mettere in blocco il macchinario;
- messa a terra e cortocircuito;
- valutare l’influenza delle condizioni ambientali sul lavoro da svolgere;
- utilizzare i DPI e riconoscerne lo stato;
- leggere e capire tutta la documentazione attinente il lavoro come ad esempio il Piano di Lavoro, i documenti di presa in consegna e restituzione di un impianto, le procedure operative aziendali etc.
Livello 2A – Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione
Il livello 2A prevede la conoscenza dei seguenti aspetti teorici:
- conoscenza delle prescrizioni relative ai lavori sotto tensione su impianti a Bassa Tensione delle norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27;
- conoscenza degli aspetti di sicurezza dei componenti su cui si lavora;
- conoscenza dei DPI specifici per i lavori tensione;
- conoscenza e capacità di prevenire i rischi;
- conoscenza di quanto previsto dai ruoli ricoperti.
Livello 2B – Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione
Il livello 2B prevede la conoscenza dei seguenti aspetti pratici specifici per l’attività da svolgere:
- capacità di analisi del lavoro e confidenza nei vari step operativi richiesti;
- scelta degli strumenti da utilizzare;
- preparazione e definizione tanto del posto di lavoro quanto del cantiere;
- utilizzo di protezioni adeguate al lavoro in tensione.
Inoltre con il livello 2B è previsto che vi sia anche capacità organizzativa ovvero:
- saper organizzare il lavoro nelle sue fasi;
- saper ricevere e trasmettere le informazioni relative al lavoro.
Profili professionali dei responsabili – URI RI URL PL
Oltre a PES, PEV, PAC occorre considerare altre figure professionali che hanno un ruolo di responsabilità nell’esecuzione dei lavori elettrici e nella relativa sicurezza. Tutte questi profili possono essere assegnati a persone diverse oppure una persona può avere diverse responsabilità a seconda di quanto si richieda dal datore di lavoro oppure dal committente. Queste figure sono identificate tramite i seguenti acronimi:
- URI – Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico;
- RI – Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico;
- URL – Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro;
- PL – Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.
In strutture aziendali di piccole dimensioni, non è insolito che RI, URL e PL coincidano.
URI – Unità o Persona responsabile dell’impianto elettrico
L’URI tramite regole ed organizzazione aziendale garantisce ed è responsabile della sicurezza di un impianto elettrico. L’URI è la persona che si occupa di redigere il piano di manutenzione dell’impianto ed è responsabile del controllo degli accessi. L’URI non deve necessariamente essere PES. L’URI deve essere PES nel caso in cui questa figura coincida con il RI.
RI – Responsabile dell’Impianto per i lavori
RI è la persona responsabile della sicurezza dell’impianto durante qualsiasi intervento elettrico e non, svolto sull’impianto. Il responsabile dell’impianto, RI, ha un profilo PES. Il ruolo di RI viene assegnato dal URI all’esecuzione di un lavoro sull’impianto elettrico ad una persona interna oppure esterna alla propria Unità o Azienda. Nel caso l’URL assegni il ruolo di RI ad una persona esterna, come ad esempio un ditta di manutenzione, questa assegnazione deve essere formalizzata per iscritto tramite delega. Durante un lavoro l’RI è responsabile del controllo degli accessi.
Relativamente all’attività lavorativa da svolgere l’RI deve:
- redigere il piano di lavoro;
- condividere le scelte sull’attività da svolgere con l’URI e far dialogare i vari profili tra cui URI e PL;
- mettere in sicurezza l’impianto prima dei lavori, eventualmente delegando (per iscritto) ad un profilo PES oppure PAV;
- identificare, delimitare e segnalare la zona di lavoro e mantenerla in sicurezza per tutta la durata dei lavori;
- autorizzare il PL ad iniziare i lavori e, a conclusione degli stessi, ristabilire le normali condizioni di funzionamento dell’impianto.
URL – Unità o persona responsabile della realizzazione del lavoro
URL ha la responsabilità di preparare ed eseguire il lavoro. Il profilo dell’URL deve necessariamente avere anche il profilo PES e PL. Le responsabilità dell’URL sono le seguenti:
- assieme al RI definisce metodi ed organizzazione del lavoro da svolgere;
- predispone, se necessario, un piano di intervento;
- definisce i PL ed altri addetti e le relative mansioni sulla base di come è organizzato il lavoro;
- verifica che, compatibilmente con lo svolgimento in sicurezza del lavoro, siano disponibili tutte le procedure, i mezzi di protezione individuale, attrezzature e che il personale coinvolto abbia adeguata formazione.
Generalmente per i lavori semplici, l’URL è anche il PL che svolge il lavoro. In caso contrario, l’URL deve condividere con il PL i dettagli del lavoro da eseguire per come è stato organizzato.
PL – Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa
Il PL, ovvero il preposto a supervisionare il lavoro, è il responsabile sul posto di lavoro della conduzione operativa del lavoro. Il PL deve avere una adeguata esperienza nell’operare per il lavoro che è stato richiesto e deve essere un profilo PES. Solo in taluni casi ed unicamente sulla base del reale lavoro da svolgere, il PL può essere un PAV. Le responsabilità del PL sono le seguenti:
- recepire e condividere il piano di intervento, verifica che quanto previsto dal piano sia stato attuato prima di iniziare i lavori e conduce i lavori in base allo stesso piano;
- presenta lo scopo dell’intervento e descrive i compiti ai diversi operatori coinvolti;
- controlla il comportamento professionale degli operatori in termini di utilizzo adeguato dell’attrezzatura, dei dispositivi di protezione individuale e rispetto delle procedure;
- definisce inizio, durata, sospensione e termine dei lavori.