Dal primo gennaio 2021, in Gran Bretagna, il marchio UKCA ha sostituito il marchio CE. In seguito alla Brexit è quindi necessario indicare che un prodotto immesso sul mercato è conforme alla legislazione inglese e questo lo si dichiara apponendo il marchio UKCA. Tutti i prodotti che prima della Brexit potevano essere commercializzati in Gran Bretagna con il marchio CE adesso devono presentare il marchio UKCA. Il marchio UKCA riguarda quindi tutti quei prodotti che prima del 2021 erano soggetti alle Direttive ed ai Regolamenti Europei. In questo articolo andiamo a vedere in cosa consiste il marchio UKCA e come deve essere svolto il processo di certificazione per i prodotti immessi sul mercato del Regno Unito. Per evitare confusione è bene ricordare che, per Gran Bretagna (GB) si intende l’insieme di Inghilterra, Scozia e Galles mentre per Regno Unito si intende l’insieme di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
Attenzione! Il ministero del commercio ovvero il “Department for Business and Trade” ha annunciato, in data 01/08/2023, che la marcatura CE sarà riconosciuta a tempo indefinito dal 2024 in poi. Questo significa che la marcatura UKCA è su base volontaria e non ci sono obblighi di apposizione qualora il prodotto sia già marcato CE.
Cos’è il marchio UKCA
Il marchio UKCA è il marchio che è necessario applicare a tutti i prodotti immessi sul mercato del Regno Unito e che, prima del 2021, richiedevano il marchio CE. UKCA significa “United Kingdom Conformity Assessment”.
Il marchio UKCA indica la conformità del prodotto alla legislazione del Regno Unito che include quindi Inghilterra, Scozia e Galles. In Irlanda del Nord esiste attualmente un protocollo differente in quanto è possibile utilizzare il marchio CE nel caso di prodotti la cui conformità si attesta tramite autodichiarazione del fabbricante oppure viene attestata tramite un organismo notificato europeo oppure utilizzare il marchio CE UKNI per quei prodotti la cui conformità viene attestata tramite un organismo notificato con sede nel Regno Unito. Il marchio CE UKNI può essere utilizzato unicamente per i prodotti immessi nell’Irlanda del Nord e non ha validità in Europa.
Dal primo gennaio 2021 è quindi necessario che qualunque prodotto commercializzato sul mercato del Regno Unito rispetti la relativa legislazione del Regno Unito. Tuttavia, al momento, i requisiti essenziali e le norme necessarie per stabilire la conformità di un prodotto, rimangono le stesse tra Regno Unito ed Unione Europea e questo è valido sia per i prodotti che richiedono una autocertificazione di conformità sia quei prodotti che richiedono una valutazione di terza parte.
E’ possibile apporre sia il marchio CE sia il marchio UKCA su un prodotto finché tanto che questo prodotto rispetta le legislazioni applicabili per entrambi i mercati.
Quali categorie di prodotti richiedono il marchio UKCA
La marcatura UKCA è obbligatoria per chiunque metta sul mercato del Regno Unito un prodotto che rientri nelle seguenti categorie:
- giocattoli
- articoli pirotecnici
- imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
- recipienti a pressione semplici
- compatibilità elettromagnetica
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- strumenti di misura
- bottiglie contenitore di misurazione
- ascensori
- apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (UKEX)
- apparecchiature radio
- attrezzature a pressione
- dispositivi di protezione individuale (DPI)
- apparecchi a gas
- macchinari
- attrezzature per l’uso all’aperto
- ecodesign
- apparecchiature elettriche a bassa tensione
- aerosol
Da notare che apparecchiature come l’aerosol, che prima richiedevano il marchio “inverted epsilon”, ora richiedono il marchio UKCA.
Altre categorie di prodotto che richiedono il marchio UKCA ma per cui si applicano regole particolari sono i seguenti:
- dispositivi medici (vedi “The Medical Devices Regulations 2002” applicabile per il mercato del Regno Unito);
- prodotti ferroviari relativi all’interoperabilità del sistema ferroviario (vedi“National Technical Specification Notices (NTSNs)” applicabile per il mercato della Gran Bretagna);
- prodotti da costruzione (vedi “The Construction Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019” applicabile per il mercato della Gran Bretagna);
- esplosivi per uso civile (elenco delle norme applicabili al seguente link applicabile per il mercato della Gran Bretagna);
- apparecchiature marittime (regolamentato da “MSN 1874 e relativi emendamenti ed allegati” per le imbarcazioni registrate nel Regno Unito);
- impianti a fune (regolamentati da “The Cableway Installations Regulations 2018”);
- prodotti a dispendio di energia (regolamentati da “The Cableway Installations Regulations 2018”);
- apparecchiature trasportabili a pressione (vedi “The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009”);
- sostanze pericolose (regolamentate dal Regolamento ROHS e definite nella seguente Linea Guida).
Quando e come applicare il marchio UKCA
Fino alle ore 23:00 del 31 Dicembre 2024 è possibile immettere sul mercato prodotti con solo il marchio CE. Tutti i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna entro il 31 Dicembre 2024 possono circolare finché raggiungono il cliente finale senza necessità di essere sottoposti a nuova marcatura. In maniera del tutto coerente, per tutti quei prodotti che sono stati certificati CE prima del 31 Dicembre 2024 non è richiesto che vengano nuovamente certificati per il marchio UKCA. Dall’1 gennaio 2024 è obbligatorio porre il marchio UKCA.
Fino alle ore 23:00 del 31 Dicembre 2027 è possibile apporre il marchio UKCA tramite etichetta (es. adesivo) oppure inserirlo nei documenti di accompagnamento del prodotto (es. manuale d’uso e manutenzione). Ciò è valido per le categorie di prodotti che ricadono nei seguenti ambiti:
- giocattoli
- articoli pirotecnici
- imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
- recipienti a pressione semplici
- compatibilità elettromagnetica
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- strumenti di misura
- bottiglie contenitore di misurazione
- ascensori
- apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive
- apparecchiature radio
- attrezzature a pressione
- dispositivi di protezione individuale (DPI)
- apparecchi a gas
- macchinari
- attrezzature per l’uso all’aperto
- ecodesign
- apparecchiature elettriche a bassa tensione
- aerosol
Talune apparecchiature che ricadono nelle seguenti categorie seguono indicazioni differenti ed è necessario fare riferimento alle singole legislazioni applicabili:
- dispositivi medici
- prodotti da costruzione
- teleferiche
- attrezzature a pressione trasportabili
- sistemi aerei senza pilota
- prodotti ferroviari
- equipaggiamento marittimo
A partire dal 1 Gennaio 2028, il marchio UKCA deve essere obbligatoriamente posto sul prodotto stesso oppure sulla sua confezione in maniera visibile, leggibile ed indelebile. E’ necessario comunque fare sempre riferimento alle legislazioni applicabili per valutare se alcuni casi particolari permettono che il marchio venga posto sui documenti d’accompagnamento al prodotto.
Chi deve apporre il marchio UKCA
Il marchio UKCA deve essere posto sul prodotto dal fabbricante oppure dal legale rappresentante oppure da chi immette in commercio un prodotto a proprio marchio.
Il soggetto che pone il marchio UKCA sul prodotto è ritenuto pienamente responsabile della conformità del prodotto alle legislazioni applicabili valide nel Regno Unito.
In marchio UKCA sta ad indicare che il prodotto è totalmente conforme alle leggi applicabili e chi lo pone se ne assume la responsabilità.
Le responsabilità legate all’apposizione del marchio dipendono naturalmente dal ruolo che sia ha nel posizionare il prodotto sul mercato. Di seguito vediamo le responsabilità suddivise per categoria di operatore sulla base di come opera sul mercato ovvero chiariamo il ruolo del: fabbricante, dell’importatore, del legale rappresentante e del distributore.
Fabbricante
Il fabbricante è la persona o l’organizzazione che produce il prodotto e lo mette sul mercato a proprio nome. Chiunque metta in commercio un prodotto apponendovi il proprio logo oppure il proprio nome è a tutti gli effetti un fabbricante. Il ruolo del fabbricante è svincolato da chi opera effettivamente la produzione del prodotto. In tal senso, un importatore che commercializza un prodotto fabbricato in una nazione terza da una altra organizzazione ma apponendovi il proprio marchio, assume il ruolo di fabbricante.
Il fabbricante è responsabile della sicurezza del prodotto. Per esser certo che il prodotto messo in commercio sia sicuro, il fabbricante deve soddisfare tutti i requisiti di legge applicabili per quel prodotto. Quindi, in una prima fase il fabbricante deve analizzare quali legislazioni sono applicabili per quel prodotto, verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti, successivamente redigere una dichiarazione di conformità e porre il marchio UKCA sul prodotto. Superati con successo queste fasi, il fabbricante può commercializzare il prodotto. A seconda della tipologia di prodotto la procedura di certificazione può essere più o meno complessa, basti pensare che, come avviene in Europa, taluni prodotti richiedono che la verifica della conformità venga effettuata tramite un organismo di terza parte (organismo notificato) mentre per altri prodotti più semplici (e soprattutto meno pericolosi per l’utilizzatore e per l’ambiente) è sufficiente una autocertificazione. Il fabbricante è responsabile per la custodia di tutta la documentazione tecnica per un periodo di almeno 10 anni dalla produzione dell’ultimo prodotto, è responsabile del mantenimento del livello di qualità del prodotto e che questo sia accompagnato da istruzioni chiare e facilmente leggibili ed in lingua inglese.
Importatore
L’importatore è la persona oppure l’organizzazione con sede nel Regno Unito che vende o distribuisce un prodotto che viene da fuori la Gran Bretagna. L’importatore ha la responsabilità di verificare il prodotto venduto sia conforme alle leggi applicabili prima di metterlo sul mercato. E’ obbligato inoltre a verificare che il fabbricante abbia redatto correttamente le istruzioni, abbia affisso le adeguate marcature e che il prodotto non presenti rischi. Nel caso l’importatore verifichi che il prodotto non rispetta la legislazione vigente non può metterlo sul mercato finché non ne abbia comprovato la conformità. Nel caso l’importatore riscontri una non conformità oppure un rischio quando il prodotto è stato già immesso sul mercato, allora è tenuto a ritirare tutti i prodotti, ad informare le autorità competenti ed a svolgere le dovute verifiche.
Tra gli obblighi dell’importatore vi è quello di indicare nell’etichettatura del prodotto il proprio nome, marchio ed indirizzo oltre a quello del fabbricante. L’importatore è responsabile che il trasporto e lo stoccaggio del prodotto siano adeguate a preservarne il funzionamento e a non compromettere la sicurezza e la qualità del prodotto.
L’importatore che commercializza il prodotto importato a proprio nome o con il proprio marchio assume a tutti gli effetti il ruolo del fabbricante ed i relativi obblighi.
Legale rappresentante
Il legale rappresentante è la persona oppure l’organizzazione che, su incarico del fabbricante, svolge delle mansioni specifiche in sua rappresentanza. Il legale rappresentante è un delegato del fabbricante con il quale è vincolato da un accordo scritto come, ad esempio, un contratto.
Quella del legale rappresentante è una figura che per la maggior parte delle tipologie di prodotti non è obbligatoria tranne per alcune come i dispositivi medici. E’ importante quindi fare molta attenzione a quanto viene specificato nelle legislazioni di prodotto applicabili. Le mansioni che vengono generalmente assegnate al legale rappresentante sono quelle di porre la corretta marcatura sul prodotto, redigere la dichiarazione di conformità UKCA e custodire la documentazione necessaria che potrebbe essere richiesta dalle autorità.
Il rappresentante legale deve avere sede e residenza nel Regno Unito e, generalmente, svolge un ruolo di rappresentanza e di interfaccia tra le autorità che vigilano sul mercato ed il fabbricante.
Distributore
Il distributore è una persona oppure una organizzazione che distribuisce un prodotto che si trova già nel Regno Unito. Prima di venderlo deve assicurarsi che il prodotto sia conforme alle norme applicabili e in caso contrario non metterlo sul mercato. Qualora il distributore verifichi la presenza di rischi deve segnalarlo alle autorità competenti. Il distributore è obbligato ad assicurarsi che le condizioni di trasporto e stoccaggio del prodotto non vadano ad intaccare la qualità e la sicurezza dello stesso.
Specifiche per il marchio UKCA
Il marchio UKCA deve essere come quello mostrato nella figura seguente.
Le specifiche per il corretto utilizzo del marchio UKCA sono le seguenti:
- le proporzioni delle dimensioni devono essere preservate pur mantenendo una altezza minima di 5mm
- deve essere indelebile e facilmente leggibile
- è possibile utilizzare altri colori purché non venga trascurata la leggibilità
- può essere accompagnato da altri simboli (come quello CE) purché vengano preservati i requisiti di leggibilità
Dichiarazione di conformità
Una volta verificata la conformità del prodotto a tutte le norme applicabili e posto il marchio UKCA è necessario, prima di commercializzare il prodotto, redigere la dichiarazione di conformità UKCA. Sebbene non sia obbligatorio, è molto importante che la dichiarazione di conformità UKCA sia un documento distinto dalla dichiarazione di conformità UE e questo per facilitarne la leggibilità ed evitare potenziali problemi. La dichiarazione di conformità UKCA deve essere fornita alle autorità competenti su richiesta ed è un documento che certifica chi è il responsabile della commercializzazione e quindi della conformità del prodotto.
I contenuti della dichiarazione di conformità UKCA variano a seconda delle norme applicabili ma devono includere almeno le seguenti prescrizioni:
- identificazione del responsabile della certificazione ovvero nome ed indirizzo del fabbricante e, se del caso, del legale rappresentante con sede in Gran Bretagna;
- identificazione del prodotto ovvero indicazione del modello, del tipo e del numero di serie;
- una frase dove si dichiara la piena responsabilità della conformità del prodotto;
- identificazione dell’organismo notificato (nel caso di certificazione di terza parte obbligatoria);
- elenco della legislazione cui il prodotto è conforme e le norme utilizzate per la presunzione di conformità;
- nome e firma della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante, oppure il legale rappresentante;
- la data della dichiarazione di conformità UKCA.
Corrispondenza tra norme UE e norme UK
Essendo il marchio UKCA relativamente nuovo, può essere utile, sapersi orientare tra le norme, soprattutto se si ha già dimestichezza con le norme Europee. Nella tabella seguente sono mostrate, per le principali categorie di prodotto, la corrispondenza tra le legislazioni UE e quelle UK. Bisogna ricordarsi sempre che porre il marchio UKCA significa aver completato con successo il processo di certificazione e quindi aver applicato le legislazioni e le norme valide in UK.
Legislazione UE | Legislazione UK |
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Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/UE | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 |
Bassa Tensione (LVD) - Direttiva 2014/35/UE | Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 |
Macchine (MD) - Direttiva 2006/42/CE | Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 |
Rumore all'aperto (OND) - Direttiva 2000/14/CE | Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 |
Strumenti di misura - Directive 2014/32/EU | Measuring Instruments Regulations 2016 |
Apparecchiature per atmosfere esplosive (ATEX) - Direttiva 2014/34/UE | Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 |
Ascensori - Direttiva 2014/33/UE | Lifts Regulations 2016 |
Apparecchiature radio (RED) - Direttiva 2014/53/EU | Radio Equipment Regulations 2017 |
Apparecchiature a pressione (PED) - Directive 2014/68/EU | Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 |
Imbarcazione da diporto - Direttiva 2013/53/UE | Recreational Craft Regulations 2017 |
Apparecchi a gas (GAR) - Regolamento 2016/426/UE | Regulation 2016/426 on gas appliances as it applies in GB |
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) - Direttiva 2014/31/UE | Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016 |
Recipienti a pressione semplici (SPVD) - Direttiva 2014/29/UE | Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016 |
Sicurezza dei giocattoli - Direttiva 2009/48/CE | Toys (Safety) Regulations 2011 |
Dispositivi di protezione personale (PPE) - Regolamento 2016/425/UE | Regulation 2016/425 on personal protective equipment as it applies in GB |
Ecodesign - Direttiva 2009/125/CE | Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010 |